DEMANIO – Sdemanializzazione di relitto stradale. Procedimento formale e sdemanializzazione tacita

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Il procedimento di sdemanializzazione di relitto stradale

1. Si premette che, in base all’art. 822 c.c., le strade appartengono al demanio pubblico.

Può peraltro accadere che una strada perda la sua originaria qualità di bene demaniale, allorché vengano meno la destinazione di essa all’uso pubblico e, per l’effetto, la sua pubblica funzione.

In questa ipotesi viene ammessa la sdemanializzazione della strada.

Il relativo procedimento è disciplinato dagli art. 829 c.c. e dal vigente codice della strada.

In particolare, l’art. 829 c.c. stabilisce che «il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato deve essere dichiarato dell’autorità amministrativa».

Il procedimento di dismissione presuppone poi la declassificazione ai sensi dell’art. 2, co. 9, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, il quale stabilisce che «quando le strade non corrispondono più all’uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalle Regioni, secondo le rispettive competenze».

Il procedimento di declassificazione è disciplinato dal regolamento di esecuzione del codice della strada, approvato con d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Ai sensi dell’art. 3, comma 2°, d.P.R. n. 495/1992, per il caso di strade statali, la declassificazione è disposta con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell’A.N.A.S. o della regione interessata per territorio.

Per il caso invece di strade non statali, la declassificazione è disposta con decreto del Presidente della Regione, su proposta dei competenti organi regionali o delle province o dei comuni interessati per territorio (cfr. art. 3, comma 3°, d.P.R. n. 495/1992).

In base alla vigente legislazione regionale, e segnatamente in base alla L.R. Toscana 1° dicembre 1998, n. 88, quanto alla declassificazione di strade regionali e provinciali, la competenza spetta alla Regione, sentite le Province (cfr. art. 22, comma 1° lettera h) e comma 2°, L.R. Toscana n. 88/1998).

Quanto alle strade comunali, sono attribuite alla Province le funzioni di classificazione, declassificazione e dismissione, d’intesa con i comuni interessati (cfr. art. 23, comma 1°, lettera b) della L.R. Toscana 1 dicembre 1998, n. 88).

2. In via pretoria è stato ammesso che la demanialità di una strada possa cessare tacitamente: c.d. sdemanializzazione tacita. In questa ipotesi la destinazione del bene all’uso pubblico viene meno a cagione di atti univoci e incompatibili con la volontà di conservare quella destinazione, indipendentemente da un atto formale di declassificazione.

È tuttavia ius receptum che la c.d. sdemanializzazione tacita, e cioè il passaggio di beni del demanio pubblico al patrimonio pubblico in difetto un formale atto di declassificazione, non possa desumersi «dalla pura e semplice circostanza che il bene non sia più adibito, anche da lungo tempo, all’uso pubblico ma è ravvisabile solo in presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera del tutto inequivocabile la volontà della pubblica amministrazione di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino» (così Cass., Sez. II, 3 maggio 1996, n. 4089, più di recente Cass., Sez. II, 19 febbraio 2007, n 3742).

Così pure anche la giurisprudenza del Giudice Amministrativo è costante nell’affermare che «sia il disuso protratto nel tempo che l’inerzia della pubblica amministrazione nella cura della strada o nell’intervento volto ad impedire l’occupazione o l’uso da parte di privati incompatibile con l’uso pubblico non sono sufficienti a dimostrare l’intervenuta tacita sdemanializzazione, che ricorre solo allorquando, pur in assenza di un formale provvedimento di cessazione della demanialità, la volontà dell’Amministrazione risulti comunque da fatti concludenti e da circostanze inequivoche, incompatibili con la volontà di conservare il bene all’uso pubblico» (Cons. St., Sez. IV, 28 ottobre 2013,  n. 5207, v. inoltre giurisprudenza ivi richiamata).

è stato ritenuto che configuri un atto univoco ed incompatibile con la volontà di conservare la destinazione di una strada a uso pubblico il fatto che la sede stradale sia stata oggetto di atti di alienazione o di contratti di locazione di diritto privato (cfr. Cass., Sez. II, 3 giugno 2008, n. 14666).