Avv. Ettore Nesi – BENI PAESAGGISTICI – Aree tutelate per legge. Deroghe

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Ai sensi della lettera a) del comma 1° dell’art. 142 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 sono aree tutelate per legge e cioè di interesse paesaggistico i territori costieri “compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare”.

A mente del comma 2° del medesimo art. 142 la tutela ex lege non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B (così la lettera a) del comma 2° dell’art. 142 cit.).