Avv. Ettore Nesi – DANNO ERARIALE: Breve nota in tema di prescrizione dell’azione contabile

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Il diritto al risarcimento del danno erariale si prescrive «in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta» (art.1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20).

Giurisprudenza e dottrina sono concordi nel ritenere che il dies a quo della prescrizione vada individuato «non dalla conoscenza, ma dalla conoscibilità dei fatti, e questa collegata non al P.M. titolare del potere d’azione, ma all’organo dell’amministrazione che abbia obbligo di denuncia» (F. Garri, G. Dammico, A. Lupi, P. Della Ventura, L. Venturini, I Giudizi innanzi alla Corte dei Conti – responsabilità, conti, pensioni, Milano, 2007, p. 491). Osserva la citata Dottrina: «è la conoscibilità in seno all’amministrazione quella che conta per individuare il momento di inizio del termine prescrizionale, conoscibilità da intendere in senso obiettivo e senza che abbia rilievo la sua determinazione nel suo esatto ammontare» (ibidem).