T.A.R. Toscana, Sez. II, 18 ottobre 2011, n. 1509 – IL PRINCIPIO DI DIRITTO: in tema di porto d’armi,  “l’art. 11 co. 3 del R.D. n. 773/1931 condiziona espressamente la conservazione delle autorizzazioni di polizia al permanere delle circostanze cui il rilascio è subordinato. Questo significa che, al momento del rinnovo della licenza di porto d’armi, l’amministrazione ben può procedere ad un complessivo riesame della situazione legittimante il rilascio, apprezzando gli eventuali mutamenti sopravvenuti, ovvero rivalutando alla luce di una mutata ponderazione dei contrapposti interessi i medesimi elementi considerati in origine, purché ne dia adeguatamente conto attraverso la motivazione dei propri atti; e, laddove non si sia in presenza di un cambiamento delle condizioni che avevano costituito il presupposto delle determinazioni assunte in precedenza, ma di un cambio di indirizzo in materia di rilascio delle autorizzazioni, purché fornisca la prova del mutato interesse pubblico, in modo che siano salvaguardati il principio di coerenza dell’agire dell’amministrazione e quello del legittimo affidamento del privato cittadino, a maggior ragione nell’ipotesi in cui questi si sia visto rinnovare l’autorizzazione per un lasso di tempo considerevole (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 22 maggio 2008, n. 2450, la quale affronta un caso sostanzialmente sovrapponibile al presente)”

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 260 del 2011, proposto da:
F[…] C[…], rappresentato e difeso dall’avv. Ettore Nesi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Firenze, via Puccinotti 30;

contro

U.T.G. – Prefettura di Lucca, in persona del Prefetto pro tempore, Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede sono domiciliati per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,

del Decreto prot. n. 46975 – Area 1 del 28.10.2010, passato alle notifiche mediante posta l’8 novembre 2010, con cui il Viceprefetto della Provincia di Lucca ha respinto l’istanza di rinnovo della licenza del porto di pistola per difesa personale;
– del parere, data e numero incogniti, della Questura di Lucca, non notificato ma richiamato nel Decreto della Prefettura di Lucca prot. n. 46975 – Area I del 28.10.2010, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, se lesivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. – Prefettura di Lucca e del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2011 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 5 gennaio e depositato il 4 febbraio 2011, F[…] C[…] proponeva impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe, mediante il quale la Prefettura di Lucca gli aveva negato il rinnovo del porto di pistola per difesa personale, rilasciatogli sin dal 1986. Ribadita la persistenza delle ragioni di necessità che avevano giustificato il rilascio ed i successivi rinnovi del titolo di polizia, il ricorrente si affidava ad un unico, articolato motivo in diritto, e concludeva per l’annullamento dell’atto impugnato, previa sospensione cautelare della sua efficacia.
Costituitisi in giudizio l’amministrazione procedente ed il Ministero dell’Interno, con ordinanza del 17 – 18 febbraio 2011 il collegio accordava la richiesta sospensiva.
Nel merito, la causa veniva discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 6 ottobre 2011.

DIRITTO

L’impugnativa proposta dal ricorrente F[…] C[…] è rivolta contro il diniego di rinnovo della licenza di porto di pistola per uso personale, adottato nei confronti del C[…] dalla Prefettura di Lucca con il provvedimento in epigrafe e motivato avuto riguardo all’inconfigurabilità di una situazione di obiettivo pericolo per l’incolumità personale dell’interessato.
Con l’unico motivo di gravame, il ricorrente, ricostruita in dettaglio e con doviziosi richiami giurisprudenziali la normativa applicabile, evidenzia come, non essendo mutate le condizioni di fatto che per oltre venti anni hanno consentito il rinnovo della licenza, la motivazione del provvedimento impugnato non possa ritenersi esaustiva, essendosi la Prefettura limitata ad affermazioni generiche circa la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica, senza tuttavia dare conto delle ragioni concrete che avrebbero giustificato il proprio mutamento di indirizzo ed il consequenziale sacrificio dell’affidamento sulla disponibilità dell’arma da lui legittimamente maturato.
Il ricorso è fondato, meritando integrale conferma i rilievi già prospettati in sede cautelare.
L’art. 11 co. 3 del R.D. n. 773/1931 condiziona espressamente la conservazione delle autorizzazioni di polizia al permanere delle circostanze cui il rilascio è subordinato. Questo significa che, al momento del rinnovo della licenza di porto d’armi, l’amministrazione ben può procedere ad un complessivo riesame della situazione legittimante il rilascio, apprezzando gli eventuali mutamenti sopravvenuti, ovvero rivalutando alla luce di una mutata ponderazione dei contrapposti interessi i medesimi elementi considerati in origine, purché ne dia adeguatamente conto attraverso la motivazione dei propri atti; e, laddove non si sia in presenza di un cambiamento delle condizioni che avevano costituito il presupposto delle determinazioni assunte in precedenza, ma di un cambio di indirizzo in materia di rilascio delle autorizzazioni, purché fornisca la prova del mutato interesse pubblico, in modo che siano salvaguardati il principio di coerenza dell’agire dell’amministrazione e quello del legittimo affidamento del privato cittadino, a maggior ragione nell’ipotesi in cui questi si sia visto rinnovare l’autorizzazione per un lasso di tempo considerevole (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 22 maggio 2008, n. 2450, la quale affronta un caso sostanzialmente sovrapponibile al presente).
Nella specie, non si comprende invece se l’amministrazione procedente abbia inteso rivedere i propri intendimenti in materia di porto delle armi, pur immutata la situazione di fatto, in virtù di una rinnovata considerazione degli interessi in gioco. D’altro canto, neppure si comprende se e quale mutamento fattuale si sia verificato successivamente al precedente rinnovo della licenza, posto che le considerazioni circa la situazione dell’ordine pubblico nella provincia e la quasi inesistenza di fenomeni criminali, contenute nel provvedimento impugnato e nella comunicazione dei motivi ostativi al rinnovo, non sono rappresentate come il frutto di nuove acquisizioni istruttorie da parte della Prefettura; né, per come formulate, tali considerazioni legittimano di per sé il diniego di rinnovo, nella misura in cui la situazione personale dell’interessato – attività professionale comportante il maneggio di denaro contante e la custodia dello stesso presso la propria abitazione, ubicata in zona isolata – è la medesima in relazione alla quale la licenza è stata continuativamente rinnovata sin dal 1986, senza che, nel corso di tale lasso di tempo, il C[…] sia mai incorso in condotte tali da far dubitare della sua affidabilità nell’uso delle armi (in esatti termini, Cons. Stato n. 2450/2008, cit.).
Correlativamente, quanto alla tesi dell’amministrazione secondo cui il C[…] non avrebbe fornito elementi di riscontro in ordine alla diretta gestione del punto vendita di Montecatini Terme, ovvero dei relativi incassi, sarebbe stata la Prefettura, semmai, a dover dimostrare il venir meno della situazione di rischio che per anni si era ritenuta idonea a giustificare l’autorizzazione al porto delle armi, in aggiunta alla detenzione delle stesse presso l’abitazione. Quanto, poi, alla possibilità di fare uso di sistemi alternativi di gestione del denaro contante, onde evitarne il trasporto e la custodia presso l’abitazione, è escluso che l’amministrazione possa calibrare i propri apprezzamenti su scelte imprenditoriali soggettive che, in linea di principio, debbono reputarsi insindacabili (l’utilizzazione dei servizi bancari o di altri servizi di sicurezza può comportare oneri non compatibili con la produzione di sufficienti utili d’impresa ed incidere, quindi, sulla capacità concorrenziale e produttiva dell’impresa stessa: cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 luglio 2007, n. 4169), salvo che non ne ricorra la manifesta irragionevolezza.
Le considerazioni che precedono mostrano come il provvedimento impugnato incorra nei vizi denunciati, e meriti pertanto di essere annullato. La delicatezza delle valutazioni implicate dalla materia trattata giustifica, tuttavia, l’integrale compensazione delle spese processuali, fermo restando l’obbligo delle amministrazioni resistenti di rifondere al ricorrente l’importo del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 co. 6-bis.1 D.P.R. n. 115/02.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio, condannando le amministrazioni resistenti al rimborso, in favore del ricorrente C[…], dell’importo corrisposto a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)