LA TESI DEL RICORRENTE: l’art. 14 l. n. 328/2000 (“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”) ha introdotto i c.d. progetti individuali, i quali sono predisposti dai Comuni, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, su richiesta degli interessati.

Finalità di tali progetti è quella di realizzare la piena integrazione delle persone con disabilità e cioè, ai sensi dell’art. 3 l. n. 104/1992, delle persone con “minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.

In base alla normativa settoriale, e segnatamente in base all’art. 6 Legge Regionale Calabria n. 3/2003, occorre  che le Amministrazioni preposte compiano la valutazione del bisogno della persona con disabilità, predisponendo quindi  un “progetto individualizzato, concordato con al persona e la sua famiglia, dove sono indicati la natura del bisogno, la complessità e l’intensità dell’intervento, la sua durata, nonché i costi sopportati e le responsabilità in ordine alla attuazione e verifica”.

Mediante la predisposizione di progetti individuali per ogni singola persona con disabilità fisica, psichica e/o sensoriale, stabilizzata o progressiva, debbono perciò esser creati percorsi ad hoc per ciascuna persona, in cui i vari interventi a suo favore vengano coordinati in maniera mirata, massimizzando così i benèfici effetti degli stessi e riuscendo, diversamente da interventi settoriali e tra loro disgiunti, a rispondere in maniera complessiva ai bisogni ed alle aspirazioni del beneficiario.

Dal formante normativo si ricava perciò come i progetti individuali debbano essere predisposti non solo per evitare inefficaci sovrapposizioni, ma soprattutto per meglio indirizzare l’insieme di tali interventi verso un’adeguata risposta alle particolari ed individuali esigenze del beneficiario.

Viola pertanto la normativa settoriale il Comune che neghi la predisposizione del progetto individuale in difetto di programmazione regionale e di provviste economiche.

Infatti, nell’architettura normativa nazionale e regionale, il progetto individuale costituisce uno strumento di coordinamento di servizi già in essere e quindi la predisposizione di esso prescinde dalla allocazione di nuove risorse finanziarie e da atti di programmazione da parte di Regioni e enti dalle stesse delegati.

Aggiornamento del 12 aprile 2013: il ricorso è stato accolto con sentenza del T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 12 aprile 2013, n. 440

__________________________________________________________________________________

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale […] del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

E[…] D[…] F[…], rappresentato e difeso dagli avv. Ettore Nesi, Anna Bonifiglio, Gianfranco De Robertis, con domicilio eletto presso Gerolamo Angotti in Catanzaro, via De Riso, 77;

I[…] C[…], A.N.F.F.A.S. Onlus, rappresentati e difesi dagli avv. Ettore Nesi, Gianfranco De Robertis, Anna Bonifiglio, con domicilio eletto presso Natalia Giuliano in Catanzaro, via De Gasperi, 48;

A.N.F.F.A.S. Onlus di Corigliano Cal., rappresentato e difeso dagli avv. Anna Bonifiglio, Gianfranco De Robertis, Ettore Nesi, con domicilio eletto presso Natalia Giuliano in Catanzaro, via De Gasperi, 48;

contro

Comune di Cassano Allo Ionio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

della nota del comune di cassano all’ionio prot. n. 23908 del 13 dicembre 2010 (recante ad oggetto “richiesta predisposizione del progetto individuale per la persona disabile” ex art. 14 legge n. 328/00 – comunicazioni, doc. n. 1).

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 il pres. Massimo Calveri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto di ravvisare contraddittorietà nella condotta del Comune convenuto in giudizio, atteso che esso, con un primo provvedimento (prot. n. 6204 del 29 marzo 2011) afferma che “… si sono create le condizioni per la predisposizione del Progetto individuale di che trattasi da redigersi percome riportato al punto 5) della sopra citata direttiva (id est: direttiva emanata con nota n. 917 del 12 gennaio 2011 concernente anche “Criteri e modalità per l’erogazione di finanziamenti ai Comuni sede di Distretto per la realizzazione di prestazioni e servizi assistenziali a favore di persone non autosufficienti”), tanto da concludere nel citato provvedimento che per effetto di quest’ultimo era “venuto meno il motivo del contendere”, mentre con un diverso provvedimento (prot. n. 20260 del 14 novembre 2012, oggetto di impugnativa con motivi aggiunti) riferisce che esiste un “Progetto Personalizzato” in favore della ricorrente “predisposto dal P.U.A.”;
Considerato che quanto precede induce all’accoglimento dell’invocata misura cautelare, imponendo al Comune di dare seguito all’impegno progettuale assunto con il provvedimento n. 6204/2011;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)
Accoglie la misura cautelare.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica dell’8 marzo 2013. .
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Massimo Luciano Calveri, Presidente, Estensore
Giovanni Iannini, Consigliere
Salvatore Gatto Costantino, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)