CORTE D’APPELLO DI GENOVA, decreto 27 settembre – 12 dicembre 2012 (cronologico 2460, rep. 2341) – IL PRINCIPIO DI DIRITTO: l’irragionevole durata del processo ha cagionato al ricorrente una sofferenza di natura psicologica, da presumersi, essendo indubbio, secondo dati di comune esperienza, che la partecipazione ad un giudizio provoca comunque patema d’animo, disagio, incertezza nel futuro e senso di frustrazione che non necessitano di prova specifica.

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nel procedimento ex art. 3 legge 24 marzo 2001, n. 89 promosso da R. P., R. M, R. F., M. B., difesi dall’Avv. Ettore Nesi e dall’Avv. Claudio Bicchierai, domiciliati in Genova, Salita Santa Caterina 4/11 (c/o Avv. Bicchierai), giusta procura speciale apposta a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

contro

Ministro della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, ivi domiciliata in viale Brigate Partigiane

RESISTENTE

PREMESSO QUANTO SEGUE:

– (…) l’irragionevole durata del processo ha cagionato al ricorrente una sofferenza di natura psicologica, da presumersi, essendo indubbio, secondo dati di comune esperienza, che la partecipazione ad un giudizio provoca comunque patema d’animo, disagio, incertezza nel futuro e senso di frustrazione che non necessitano di prova specifica;
– (…) L’equa riparazione di cui ha il diritto il ricorrente deve essere determinata in un importo pari ad € 1.000,00, per ogni anno di durata in eccesso sul termine ragionevole (con arrotondamento, in difetto o per eccesso, di sei mesi in sei mesi), e così globalmente a quanto liquidato in dispositivo, cui vanno aggiunti interessi legali a decorrere dalla data della domanda;
– non può darsi questione di prescrizione in presenza di un espresso termine di decadenza per la proposizione del ricorso in questione, che esclude ogni altro fatto estintivo del diritto all’indennizzo.

PER TALI MOTIVI

la Corte condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, a pagare a ciascuno dei ricorrenti la somma di € 11.000.00, oltre agli interessi legali dalla data della domanda.
condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, a rifondere ai ricorrenti le spese del presente procedimento, complessivamente liquidate in € 50,00 per esborsi ed € 850,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Genova, 27 settembre 2012
Il Presidente
MARIO TORTI