Consiglio di Stato, Sez. III, ordinanza 1° febbraio 2013, n. 385 – IL PRINCIPIO DI DIRITTO: l’attività lavorativa, svolta dal dipendente sospeso dal servizio e poi destituito con effetti ex tunc, è configurabile come un servizio valutabile ai fini previdenziali e di quiescenza, malgrado la giuridica assenza del rapporto di pubblico impiego (cfr., in particolare, Cons. St., sez. VI 25 giugno 2002 n. 3476).

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REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3* del 2013, proposto da:

M[…] F[…], rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Paoletti ed Ettore Nesi, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Paoletti in Roma, via G. Bazzoni n. 3;

contro

Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. TOSCANA – FIRENZE: SEZIONE I n. 00985/2012, resa tra le parti, concernente destituzione dal servizio

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2013 il Cons. Angelica Dell’Utri e udito per l’appellante l’avvocato Paoletti;

Considerato che, nei limiti della censura concernente la determinazione di non considerare utile ai fini previdenziali il periodo dal 9 aprile 2007 a 26 gennaio 2009 di servizio prestato dopo la riammissione, l’appello appare sorretto da sufficienti elementi di fumus boni iuris alla luce dei richiamati precedenti giurisprudenziali (cfr, in particolare, Cons. St., sez. VI 25 giugno 2002 n. 3476);

Ritenuto che il pregiudizio lamentato al riguardo è dotato dei prescritti caratteri;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Accoglie nei limiti di cui in motivazione l’istanza cautelare (Ricorso numero: */2013) e, per l’effetto, sospende in parte qua l’esecutività della sentenza impugnata.

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Bruno Rosario Polito, Presidente FF
Vittorio Stelo, Consigliere
Angelica Dell’Utri, Consigliere, Estensore
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/02/2013