T.A.R. Toscana, Sez. III, 25 marzo 2013, n. 471 – IL PRINCIPIO DI DIRITTO: La controversia avente per oggetto la legittimità del provvedimento di decadenza dall’assegnazione di un alloggio di edilizia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo in conformità a quanto disposto dall’art. 133, comma 1, lett. b, del d.lgs 2 luglio 2010, n. 104, avuto riguardo alla natura concessoria del rapporto.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 731 del 2012, proposto da:

G[…]  F[…], F[…] V[…], A[…] F[…], rappresentati e difesi dagli avv. Ettore Nesi, Letizia Noto, con domicilio eletto presso Ettore Nesi in Firenze, via Puccinotti, 30;

contro

Comune di Prato, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Elena Bartalesi, Paola Tognini, Stefania Logli, con domicilio eletto presso Monica Dominici in Firenze, via XXIV Maggio, 14;
Ediizia Pubblica Pratese S.p.A.;

per l’annullamento

del Provvedimento del Dirigente del Comune di Prato – Servizio Rapporti con SDS Sociale e Salute – prot. gen. 147890 del 22 dicembre 2011, notificato il 24 febbraio 2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Prato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2013 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Espongono i ricorrenti di occupare l’alloggio di edilizia residenziale pubblica posto a Prato, via […], assegnato con verbale di consegna dell’8 luglio 1997 alla madre del sig. F[…] e al suo nucleo familiare e, successivamente anche al padre sig. C[…] F[…].

A seguito del decesso dei genitori i ricorrenti hanno continuato a vivere all’interno del suddetto alloggio adempiendo al pagamento dei canoni di locazione nel convincimento di essere avere maturato il diritto al subentro.

Previa diffida inviata agli interessati, il Comune di Prato, con il provvedimento in epigrafe, rilevata l’occupazione senza titolo dell’alloggio in questione, intimava al sig. G[…] di rilasciare l’immobile entro 30 giorni dalla notifica dell’atto.

Avverso il suddetto provvedimento insorgono i ricorrenti chiedendone l’annullamento e deducendo le censure che seguono:

– Violazione degli artt. 5 e 18 della l. reg. n. 96 del 20 dicembre 1996. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei fatti e difetto dei presupposti.

Il comune di Prato si è costituito in giudizio opponendosi all’accoglimento del gravame.

All’udienza pubblica del 7 febbraio 2013 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Con il ricorso all’esame viene impugnato il provvedimento dirigenziale con cui il Comune di Prato ha intimato al sig. G[…] F[…] di rilasciare l’immobile di edilizia residenziale pubblica sito in via […] entro 30 giorni dalla notifica dell’atto, in quanto occupato senza titolo dal medesimo e dal suo nucleo familiare.

Il Comune di Prato ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione di questo a giudice a conoscere della controversia.

Il Collegio non condivide l’eccezione.

La controversia avente per oggetto la legittimità del provvedimento di decadenza dall’assegnazione di un alloggio di edilizia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo in conformità a quanto disposto dall’art. 133, comma 1, lett. b, del d.lgs 2 luglio 2010, n. 104, avuto riguardo alla natura concessoria del rapporto per il quale il G.A. conosce anche delle posizioni di diritto soggettivo, salvo i casi espressamente indicati (riferiti a indennità, canoni altri corrispettivi), riscontrandosi profili di carattere pubblicistico connessi alla regolarità del procedimento autoritativo di autotutela ed alla verifica della sussistenza o meno, in capo all’assegnatario, dei requisiti prescritti dalla legge ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del predetto rapporto concessorio (Cons. Stato Ad. plen., 5 settembre 1995, n. 28, id. Sez. V, 28 dicembre 2006 n. 8059; T.A.R. Basilicata, 14 febbraio 2011, n. 82).

Nel merito il ricorso non può essere accolto.

Viene dedotta la violazione dell’art. 18 della l. reg. n. 96/1996, nonché il vizio di eccesso di potere per carenza di motivazione e travisamento dei fatti in quanto il ricorrente avrebbe abitato l’alloggio di edilizia residenziale pubblica di cui trattasi sin dal 2001, unitamente all’attuale coniuge, dapprima convivente more uxorio, e poi con il figlio nato il 31 agosto 2002.

Le precedenti affermazioni sarebbero provate, oltre che dalla fittizia residenza anagrafica del signor F[…] presso “Via della casa comunale”, dalla documentazione relativa ai permessi di soggiorno del coniuge rilasciati dalla Questura di Prato con l’indicazione del domicilio in via […]  (come da dichiarazioni di ospitalità rilasciate dalla signora A[…] A[…], madre del F[…]), nonché dalle dichiarazioni rese in proposito dai coinquilini.

La tesi non può essere condivisa.

L’art. 18 della l. reg. n. 96/1996, stabilisce, al comma 1, in tema di variazioni nel nucleo familiare che, “Successivamente alla consegna dell’alloggio, ogni variazione del nucleo familiare deve essere tempestivamente segnalata all’Ente Gestore il quale deve verificare che tale variazione non sia volta a conseguire indebiti benefici”.

Soggiunge la medesima disposizione, ai commi 4 e 6, che “In caso di decesso del richiedente o dell’assegnatario subentrano, rispettivamente nella domanda o nell’assegnazione, i componenti del nucleo familiare alla data del decesso”.

“Il subentro avviene secondo l’ordine di cui al 2° comma dell’art. 5, con eventuale cointestazione in caso di soggetti di uguale grado. Per i requisiti temporali di convivenza, con riferimento alla data del decesso, si applicano i seguenti termini:

– 1 anno per i figli;

– 3 anni per gli altri soggetti di cui l’art. 5, 2° comma, fatta eccezione per i componenti la coppia”.

Rileva il Collegio che l’occupazione dell’alloggio originariamente assegnato ai genitori, ora defunti, è pacificamente avvenuta senza che tale situazione abitativa sia stata tempestivamente comunicata all’Amministrazione resa edotta dalla circostanza solo nel gennaio 2010 (cfr. doc. n. 1 del Comune) e senza che sia stato compiuto, sul piano anagrafico, il trasferimento della residenza (avvenuto solo nel febbraio 2010).

In proposito va, innanzitutto, chiarito che la comunicazione della variazione della residenza svolge anche la funzione fondamentale di consentire all’ente gestore il riscontro della permanenza delle condizioni reddituali e patrimoniali in capo al nuovo nucleo familiare.

Inoltre, il requisito della duratura convivenza non può che essere provato attraverso le risultanze dell’anagrafe del comune, non potendo rilevare a tal fine dichiarazioni testimoniali o altri mezzi di prova forniti estemporaneamente dall’interessato (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, n. 1269/2012; T.A.R. Toscana, ord. n. 815/2010).

Dal punto di vista sistematico a tale conclusione si giunge anche considerando la disciplina di diritto comune in tema di residenza tenuto conto che, ai sensi dell’art. 44, primo comma, cod. civ., il trasferimento di residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge ex art. 31 disp. att. cod. civ..

Per le ragioni che precedono il ricorso va rigettato, potendo le spese di giudizio trovare compensazione tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda.

Con decreto n. 674/2012 della Commissione istituita presso il Tribunale, il ricorrente è stato ammesso al patrocinio legale a spese dello Stato.

Ritenuto che, in relazione alla natura e alla complessità delle questioni trattate, debba essere assegnato alla controversia il valore minimo della tariffa per i compensi spettanti al difensore ai sensi del d.m. 8 20 luglio 2012 n°140.

Visto l’art. 130 del “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia” di cui al d.P.R. n. 115/2002 il quale dispone la riduzione della metà dei compensi spettanti al difensore, ritiene il Collegio di dover determinare gli importi dovuti agli avv.ti avv. Ettore Nesi e Letizia Noto nella misura complessiva di € 1.500,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Liquida agli avv.ti Ettore Nesi e Letizia Noto, per l’attività di patrocinio svolta, la somma complessiva di € 1.500,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Angela Radesi, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)