Avv. Ettore Nesi – SERVIZI DI TRASPORTO DI PERSONE: Facoltà delle società di capitali di assumere la titolarità di licenza di esercizio di noleggio con conducente

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Ai sensi dell’art. 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21:

«1. I titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese artigiane previsto dall’articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione (1);

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge (1);

d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1.

2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l’autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell’autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l’autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso».

Tra le figure giuridiche che possono essere titolari di licenza per l’esercizio di servizi pubblici non di linea per il trasporto di persone non sono ricomprese le società di capitali.

Nondimeno, ciò non osta al rilascio dell’autorizzazione ex legge 15 gennaio 1992, n. 21 a favore di imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

Infatti, in base al comma 4° dell’art. 2 legge 11 agosto 2003, n. 218, le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, sono espressamente abilitate all’esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla legge n. 21/1992.

Cfr. T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 11 luglio 2013,  n. 1624: il comma 4° dell’art. 2 legge 11 agosto 2003, n. 218 «consente a ogni impresa professionale abilitata all’esercizio del noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituita, l’esercizio di noleggio con conducente. Avendo il legislatore previsto espressamente la possibilità per qualsiasi impresa professionale abilitata all’esercizio del noleggio di autobus con conducente la possibilità di svolgere anche l’esercizio dei servizi di noleggio con conducente, non vi sono ragioni per ritenere che dette imprese non possano essere autorizzate a svolgere questi ultimi servizi.

L’art. 7 della legge 15 gennaio 1992 n.21 laddove individua i soggetti che possono ottenere la licenza per i servizi di trasporto di persone non di linea, non includendo espressamente le società di capitali, riguarda evidentemente le sole società non abilitate all’esercizio di noleggio di autobus con conducente, dovendo tale norma essere posta in correlazione con la successiva L.218/2003.

A ciò aggiungasi che ogni restrizione alla libertà di iniziativa economica deve essere letta secundum Costitutionem nel rispetto del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall’art.41, sicchè l’utilità sociale cui la stessa deve tendere va perseguita, nella materia in questione, mediante una corretta applicazione delle norme vigenti, fra cui quella di cui all’art.2 della L.218/2003 citato, la cui previsione, lungi dall’essere inutiliter data, ha consentito di raggiungere il giusto punto di equilibrio tra le diverse esigenze consentendo alle società di capitali di ottenere l’autorizzazione per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente ove si tratti di società (“rectius: imprese in qualsiasi forma costituite”) abilitate all’esercizio di noleggio di autobus con conducente.

Argomentando a contrario esisterebbe un’evidente contraddittorietà, priva di ragione alcuna, atteso che le imprese abilitate all’esercizio di noleggio di autobus con conducente e, quindi ad una modalità di trasporto viaggiatori ben più complessa e maggiormente foriera di pericoli e di pregiudizi in termini di pubblico interesse, non potrebbero svolgere un’attività di modesta entità organizzativa quale quella del servizio di noleggio con conducente».

nota a cura dell’Avv. Ettore Nesi