Avv. Ettore Nesi – GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: Sull’acquiescenza ex comma 2° dell’art. 329 c.p.c. nel giudizio amministrativo

_________________________________________________________________________________

Ai sensi dell’art. 329, comma 2°, c.p.c.: «l’impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate».

Tale disposizione deve ritenersi applicabile anche nel giudizio amministrativo in virtù della norma di rinvio esterno di cui all’art. 39 cod. proc. amministrativo.

In epoca anteriore all’entrata in vigore del suddetto codice, non si dubitava peraltro dell’applicabilità di tale istituto al processo amministrativo. Cfr. Cons. St., Sez. IV, 2 novembre 2004,  n. 7087, il quale ha appunto osservato che la mancanza nell’atto di appello di specifiche relative a parti autonome della sentenza di primo grado, fa sì che «su tale capo autonomo della sentenza si è verificata l’acquiescenza tacita parziale c.d. impropria, che si ha, appunto, quando, nel caso di pluralità di capi della sentenza, venga proposta un’impugnazione parziale da parte di chi è risultato soccombente per più capi; ciò importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate (art. 329, ultimo comma, c.p.c.)».

nota a cura dell’Avv. Ettore Nesi