Avv. Ettore Nesi – CONTRATTI PUBBLICI – Interpretazione degli atti di gara. Obbligo della stazione appaltante di fornire una ermeneusi conservativa delle clausole dei bandi di gara

_________________________________________________________________________________

In tema di interpretazione delle clausole contenute nei bandi di gara, la Sezione III del Consiglio di Stato, nella sentenza 2 settembre 2013, n. 4364, ha osservato che «l’interpretazione degli atti amministrativi, ivi compreso il bando di gara pubblica, soggiace alle stesse regole dettate dall’art. 1362 e ss. c.c. per l’interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all’interpretazione letterale, in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo, dovendo in ogni caso il giudice ricostruire l’intento dell’Amministrazione, ed il potere che essa ha inteso esercitare, in base al contenuto complessivo dell’atto (cd. interpretazione sistematica), tenendo conto del rapporto tra le premesse ed il suo dispositivo e del fatto che, secondo il criterio di interpretazione di buona fede ex art. 1366 c.c., gli effetti degli atti amministrativi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, anche in ragione del principio costituzionale di buon andamento, che impone alla p.a. di operare in modo chiaro e lineare, tale da fornire ai cittadini regole di condotte certe e sicure, soprattutto quando da esse possano derivare conseguenze negative” (Cons. St., Sez. III, sent. n. 4364/2013).

Nella medesima decisione la Sezione III precisa inoltre che uno dei canoni ermeneutici fondamentali «è quello dell’art. 1367 c.c., quale espressione del più generale principio di conservazione degli atti giuridici anche in relazione ai bandi e alle procedure concorsuali (cfr., sul punto, Cons. St., sez. VI, 12.6.2008, n. 2909). La clausola del bando deve essere compresa e interpretata, pertanto, magis ut valeat quam ut pereat» (Cons. St., Sez. III, 2 settembre 2013,  n. 4364).

Viola pertanto i suddetti principi l’Amministrazione pubblica che, nell’interpretazione di un bando di gara, finisca per disapplicare una delle clausole ivi comprese.