Avv. Ettore Nesi – CONTRATTI PUBBLICI – Facoltà delle imprese concorrenti in R.t.i. di tipo misto di assumere i lavori appartenenti alle categorie scorporabili

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Alle ATI di tipo misto è applicabile il comma 3° dell’art. 92 d.P.R. n. 207/2010, ai sensi del quale, nelle ipotesi R.t.i. di tipo verticale, «nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola».

Tale disposizione è stata interpretata nel senso che è consentito alle imprese, in possesso dei requisiti nella categoria prevalente, di assumere lavori anche nelle categorie scorporabili, se in possesso dei relativi titoli.

Infatti, «non emerge alcun ragionevole motivo tecnico o logico-giuridico per cui un’impresa, in possesso di qualificazione sia nella categoria prevalente sia in una delle categorie non scorporate, non possa far valere i titoli posseduti nella categoria scorporabile ed eseguire i relativi lavori, ma debba necessariamente associare un’altra mandante per tale categoria o debba possedere una maggiore qualificazione nella categoria prevalente» (T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 5 maggio 2006,  n. 3968; nello stesso senso T.A.R. Valle d’Aosta, 17 marzo 2004, n. 28).