Avv. Ettore Nesi – DIRITTO CIVILE – Appalto tra privati. Variazioni del progetto. Responsabilità dell’appaltatore se non concordate

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L’art. 1659 vieta all’appaltatore di apportare variazioni unilaterali alle modalità stabilite dell’opera, se non con l’autorizzazione – da provare per iscritto – del committente.

Dalla violazione di tale divieto, e cioè in caso di variazioni apportate senza autorizzazione, e quindi arbitrariamente, consegue la responsabilità dell’appaltatore per difetti dell’opera prevista dall’art. 1668 c.c. (cfr. Cass., Sez. II, 26 marzo 2013, n. 7624).