Avv. Ettore Nesi – DIRITTO CIVILE – Locazione. Restituzione della cosa locata. Degrado eccedente quello dovuto al normale uso. Risarcimento del danno. Criteri di liquidazione

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Ai sensi dell’art. 1590 cod. civile il conduttore deve restituire al locatore la cosa locata nel medesimo stato in cui esso è stato locato, fatto salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformità del contratto.

Nel caso in cui, al momento della riconsegna l’immobile locato presenti danni eccedenti il degrado dovuto a normale uso dello stesso, incombe al conduttore l’obbligo di risarcire tali danni al locatore.

Secondo la giurisprudenza di legittimità tali danni vanno commisurati non solo al costo delle opere necessarie per la rimessione in pristino, ma anche al canone altrimenti dovuto per tutto il periodo necessario per l’esecuzione e il completamento di tali lavori (cfr. Cass., Sez. III, 31 maggio 2010, n. 13222, secondo cui il locatore non è tenuto a provare anche di aver ricevuto – da parte di terzi – richieste per la locazione, non soddisfatte a causa dei lavori).