Avv. Ettore Nesi – DIRITTO CIVILE – Vendita. Aliud pro alio

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In tema di compravendita, l’art. 1490 (“Garanzia per i vizi della cosa venduta”) cod. civile disciplina il c.d. vizio redibitorio. L’art. 1497 (“Mancanza di qualità”) cod. civile disciplina la mancanza di qualità promesse o essenziali.

Entrambe le disposizioni presuppongono l’appartenenza della cosa compravenduta al genere pattuito, ma si differenziano in quanto l’art. 1490 c.c. «riguarda le imperfezioni ed i difetti inerenti al processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa medesima» (Cass., Sez. VI, 26 settembre 2013, n. 22113), mentre l’art. 1497 c.c. «è inerente alla natura della merce e concerne tutti quegli elementi essenziali e sostanziali che, nell’ambito del medesimo genere, influiscono sulla classificazione della cosa in una specie, piuttosto che in un’altra» (sent. n. 22113/2013 cit.).

Esula sia dalla fattispecie regolata dall’art. 1497 c.c., sia da quella regolata dall’art. 1490 c.c., la consegna aliud pro alio, la quale è disciplinata dall’art. 1453 c.c. e «ricorre quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso, o presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti (c.d. inidoneità ad assolvere la funzione economico – sociale), facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto» (sent. n. 22113/2013 cit.).