DIRITTO CIVILE  Diritti di riproduzione e diffusione del fotografo e diritto all’immagine

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Il diritto all’immagine è un diritto della personalità tutelato dall’art. 10 (“abuso dell’immagine altrui”) cod. civile, secondo cui «qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni».

L’esposizione e la pubblicazione delle immagini altrui sono espressamente disciplinati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, riguardante la protezione del diritto d’autore e i diritti connessi al suo esercizio.

Secondo l’art. 88, comma 1, legge n. 633/1941 «spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, salve le disposizioni stabilite dalla sezione seconda del capo sesto di questo titolo, per ciò che riguarda il ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti opere dell’arte figurativa, dei diritti di autore sulla opera riprodotta». Il suddetto comma pur riconoscendo al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione e diffusione della fotografia, fa salve le disposizioni stabilite dalla Sez. II (“diritti relativi al ritratto”) Capo VI (“diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al ritratto”) per ciò che riguarda il ritratto.

Tra le disposizioni disciplinanti il ritratto, l’art. 96 della legge n. 633/1941 prevede espressamente che «Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa», fatti salvi i casi previsti del successivo art. 97; e cioè «quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico».

In base alla normativa soprarichiamata, la giurisprudenza di legittimità ritiene che «la riproduzione, diffusione e spaccio delle fotografie, pur rientrando nel generico diritto riconosciuto al fotografo dall’art. 87 [recte art. 88 n.d.a.] della legge, rimane subordinato, in generale, al consenso della persona che vi è ritratta. Nell’intersecarsi dei due interessi – del fotografo e della persona – il diritto all’immagine prevale, cioè, sul diritto d’autore riconosciuto al fotografo» (Cass., Sez. III, 10 giugno 1997, n. 5175).

Nota a cura dell’Avv. Ettore Nesi e del Dott. Domenico Capogreco