Consiglio di Stato, Sez. IV, ordinanza 16 gennaio 2013, n. 142 – IL PRINCIPIO DI DIRITTO: nelle procedure di occupazione d’urgenza ex art. 22-bis d.P.R. n. 327/2001, solo il decreto di occupazione di urgenza è di per sé suscettibile di produrre un pregiudizio grave e irreparabile al proprietario dei beni da occupare, ne consegue che detto pregiudizio non sussiste allorché l’autorità espropriante abbia omesso di eseguire il decreto di occupazione d’urgenza nei termini di legge.  In quest’ultima ipotesi, infatti, ai sensi del comma 4° dell’art. 22-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, il decreto di occupazione d’urgenza ha perso definitivamente efficacia, cosicché la domanda cautelare diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

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REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9025 del 2012, proposto da:

L[…] V[…], D[…] C[…], rappresentati e difesi dagli avv. Emanuela Paoletti, Francesco Paoletti, Ettore Nesi, con domicilio eletto presso Emanuela Paoletti in Roma, via G. Bazzoni, 3;

contro

Autostrade per l’Italia S.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Colzi, con domicilio eletto presso lo Studio Grez e Associati S.r.l. in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, U.T.G. – Prefettura di Firenze, Anas S.p.a., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Comune di Bagno a Ripoli; 

per la riforma

dell’ ordinanza cautelare del T.A.R. TOSCANA – FIRENZE: SEZIONE I n. 00778/2012, resa tra le parti, concernente approvazione progetto definitivo lavori di ampliamento tratto autostradale – occupazione d’urgenza – mcp

Visto l’art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autostrade per l’’Italia S.p.a. e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di U.T.G. – Prefettura di Firenze e di Anas S.p.a.;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2013 il Cons. Giuseppe Castiglia e uditi per le parti gli avvocati Emanuela e Francesco Paoletti, Alessandro Colzi e l’avvocato dello Stato Luca Ventrella;

Ritenuto che:

degli atti impugnati solo il decreto di occupazione di urgenza è di per sé suscettibile di produrre un pregiudizio grave e irreparabile per gli odierni appellanti;

come si legge nella memoria della società Autostrade per l’Italia, non contestata dalla controparte, tale decreto non è stato eseguito nei termini di legge e pertanto – ai sensi dell’art. 22 bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – ha perso definitivamente efficacia;

la domanda cautelare, pertanto, appare allo stato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

apprezzate le circostanze, le spese della presente fase possono essere compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) dichiara improcedibile la domanda cautelare (Ricorso numero: 9025/2012) per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Gaetano Trotta, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)