Avv. Ettore Nesi – APPALTI PUBBLICI: Breve nota sulla differenza tra subappalto e nolo

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Con il subappalto la committenza acconsente che l’esecuzione di parte delle prestazioni, dedotte nel contratto di appalto e affidate all’appaltatore, sia da questi attribuita ad un altro soggetto. Mediante il noleggio o nolo l’appaltatore esegue alcune delle prestazioni dedotte nel contratto di appalto ricorrendo a macchinari forniti da operatori economici estranei alla propria organizzazione d’impresa.

Come osservato dalla giurisprudenza amministrativa, «nel nostro ordinamento positivo non esiste la figura del noleggio come contratto tipico, se non con riferimento al diritto della navigazione, laddove all’art. 348 viene disciplinato il noleggio di una nave da parte di un armatore.
In realtà tale tipo di figura contrattuale rientra nell’alveo del contratto di locazione disciplinato dagli artt. 1571 c.c. e ss..
Di recente ha trovato notevole sviluppo, per la convenienza degli imprenditori a disinvestire in macchinari di cui non fanno uso continuativo, ma solo saltuario.
Nella pratica va distinto il “nolo a freddo” dal “nolo a caldo”.
Con il primo viene locato il solo macchinario; con il secondo, oltre al macchinario il locatore mette a disposizione dell’imprenditore anche un proprio dipendente, con una specifica competenza nel suo utilizzo.
Anche in tale caso, comunque, il lavoro si presenta con carattere di accessorietà rispetto alla prestazione principale costituita dalla messa a disposizione del bene» (T.A.R. Veneto, Sez. I, 18 settembre 2009, n. 2416).