Avv. Ettore Nesi – CONTRATTI PUBBLICI – Gare di progettazione. Raggruppamenti di professionisti. Necessaria partecipazione di giovane professionista

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L’art. 253, 5° comma, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 stabilisce: «ai sensi dell’articolo 90, comma 7 del Codice, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo 90, comma 1, lettera g), del codice devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza».

Trattandosi di una partecipazione “necessitata”, non può pretendersi che anche il giovane ingegnere sia in possesso, uti singuli, dei requisiti professionali dei colleghi più esperti.

A tal proposito, il giudice amministrativo ha osservato che «se si dovesse ritenere che il “giovane ingegnere” partecipi al gruppo/staff in modo “ordinario” , ciò implicherebbe che tale peculiare figura (favorita dall’ordinamento), inquadrata come mandante, dovrebbe contribuire al gruppo/staff con almeno il 40% del requisiti (quando, come in questo, caso i progettisti ingegneri, siano due: un capogruppo e un giovane).

Ciò è sostanzialmente intrinsecamente impossibile (in quanto nei lavori pubblici gli importi richiesti di fatturato sono molto elevati), con la conseguenza che, allora, lo staff/gruppo dovrebbe necessariamente ricorrere alla figura di un “terzo ingegnere” (ancora una volta non in libera scelta) per poter compensare/colmare la mancanza dei requisiti da parte del giovane ingegnere.

Tale prospettazione si pone in netta contraddizione con lo spirito della norma, che ha finalità prettamente “promozionali” e che non può anche incidere sulle modalità di formazione del gruppo.

Tale disposizione non può creare pesanti distorsioni in ordine alla modalità di costituzione del gruppo/staff di professionisti, a composizione (non lo si dimentichi) “vincolata” e non frutto di alcuna libera “scelta”.

Se l’ordinamento agevola l’inserimento dei “giovani progettisti” (imponendo la loro presenza) lo fa proprio nel presupposto che questi non abbiano maturato sufficienti titoli/requisiti da “spendere”.

In sostanza la figura (imposta) del “giovane ingegnere” non può però determinare anche effetti distorsivi sulle “modalità di costituzione” e di partecipazione del gruppo/staff» (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 19 luglio 2012, n. 732).