Avv. Ettore Nesi – FARMACIE – Istituzione di nuove sedi farmaceutiche ex art. 11 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 conv. in legge 24 marzo 2012, n. 27. Competenza

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L’individuazione di nuove sedi farmaceutiche ex art. 11 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 conv. in legge 24 marzo 2012, n. 27 non è un atto di gestione di competenza dirigenziale ex art. 107 TUEL.

Anzitutto, la L.R. Toscana n. 16/2000 attribuisce al Sindaco «funzioni di autorità sanitaria locale a salvaguardia dell’interesse della comunità» (così l’ultima parte del comma 5° del vigente art. 4 L.R. Toscana n. 16/2000).

Cosicché dal combinato disposto del novellato art. 2 legge n. 475/1968 e art. 4 L.R. Toscana n. 16/2000 consegue che l’individuazione di nuove sedi farmaceutiche spetti all’autorità sanitaria comunale e cioè al Sindaco.

In secondo luogo, l’individuazione delle sedi farmaceutiche investe il fascio di competenze che l’art. 107 riserva agli organi di indirizzo politico-amministrativo.

L’individuazione di una sede farmaceutica non è soltanto espressiva di discrezionalità-tecnica, ma è soprattutto espressiva di scelte politiche circa i livelli essenziali di assistenza che un Comune intende garantire alla propria comunità. Pertanto, l’esercizio dei poteri di cui all’art. 11 D.L. n. 1/2012 conv. in legge n. 27/2012 non può che essere rimesso ad organi politico-amministrativi.

Deve peraltro escludersi la competenza del Consiglio comunale, cfr. M. Delsignore, Il contingentamento dell’iniziativa economica privata – il caso non unico delle farmacie aperte al pubblico, Milano, 2011, pagg. 96 e ss. L’A. illustra come «la rete di distribuzione farmaceutica è servizio economico di interesse generale, ma non è servizio pubblico».

La suddetta conclusione è stata recentemente avallata dal Consiglio di Stato. Nella sentenza n. 4668 del 19 settembre 2013, la Sezione III ha infatti osservato che: «il decreto legge n. 1/2012 si riferisce all’amministrazione comunale senza precisare l’organo. In questa situazione appare ragionevole richiamare la giurisprudenza formatasi sotto la disciplina previgente, e in particolare sotto la legge n. 475/1968. Quest’ultima prevedeva che nel procedimento di formazione della pianta organica delle farmacie intervenisse il Consiglio comunale. Con l’entrata in vigore della legge n. 142/1990 e del testo unico n. 267/2000, la giurisprudenza, dopo qualche incertezza, si è attestata sul principio che nel nuovo assetto degli enti locali quella competenza fosse passata alla Giunta (cfr. Cons. Stato, IV, n. 6850/2000 e giurisprudenza successiva, anche di questa Sezione). Le innovazioni del decreto legge n. 1/2012 non toccano questo aspetto. E’ noto che anche con la disciplina anteriore era quello comunale il livello decisionale effettivo nel quale si formava la pianta organica delle farmacie; il decreto legge ha eliminato un passaggio burocratico ma non ha alterato la sostanza del processo decisionale» (Cons. St., Sez. III, 19 settembre 2013,  n. 4668).