Avv. Ettore Nesi – CONTRATTI PUBBLICI – Raggruppamenti temporanei di imprese di tipo verticale, orizzontale e misto

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Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. d), D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, i raggruppamenti temporanei di concorrenti sono costituiti tra imprese singole e/o cooperative e/o consorzi. In base alla medesima disposizione, prima della presentazione dell’offerta, ciascun concorrente conferisce mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno dei partecipanti al raggruppamento temporaneo, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandati.

I raggruppamenti temporanei possono essere di tipo verticale, orizzontale o misto.

In base all’art. 37, comma 1°, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo di tipo verticale, uno dei concorrenti realizza i lavori della categoria prevalente; i lavori diversi da quello appartenente alla categoria prevalente (c.d. lavori scorporabili) sono invece assumibili da una delle imprese mandanti.

In altri termini, per raggruppamento (o associazione) di tipo verticale si intende quella in cui «un’impresa, ordinariamente capace per la prestazione prevalente, si associa ad altre imprese provviste della capacità per le prestazioni scorporabili» (Cons. St., Sez. V, 8 settembre 2011,  n. 5051).

Sempre il citato comma 1° dell’art. 37 D.Lgs. n. 163/2006 stabilisce che, nel caso di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, ciascun concorrente realizza i lavori della stessa categoria.

La giurisprudenza ha chiarito che con l’espressione raggruppamento (o associazione) di tipo orizzontale deve intendersi quella in cui «ciascuna delle imprese riunite è responsabile nei confronti dell’amministrazione committente dell’intera prestazione e che in tal caso la distribuzione del lavoro per ciascuna impresa non rileva all’esterno» (Cons. St., Sez. V, sent. n. 5051/2011).

In definitiva – osserva l’indirizzo giurisprudenziale più volte citato «mentre nel raggruppamento di tipo orizzontale, in cui tutte le imprese sono in possesso di un’identica specializzazione rispetto all’oggetto dell’appalto, la suddivisione delle prestazioni è meramente quantitativa, nel raggruppamento di tipo verticale la suddivisione delle prestazioni tra le varie imprese è di carattere qualitativo, la capogruppo eseguendo le prestazioni principali (come indicate dall’amministrazione appaltante) e le mandanti realizzando, invece, le altre prestazioni scorporabili (il che postula un oggetto complesso dell’appalto, costituito da prestazioni per le quali sono previste diverse e distinte specializzazioni)» (Cons. St., Sez. V, sent. n. 5051/2011).

In tema di appalto di lavori, è inoltre ammesso anche il raggruppamento c.d. misto.

Nel formante giurisprudenziale l’ammissibilità di tale tipologia di R.t.i. viene sostenuta in base a quanto previsto dal comma 6° dell’art. 37, ai sensi del quale i lavori riconducibili a una delle categorie scorporabili «possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale» (cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez. II quater, 15 gennaio 2013, n. 338).

Come perspicuamente osservato dal Consiglio di Stato, la R.t.i. di tipo misto ricorre «allorquando, in presenza di un appalto complesso, le opere della categoria prevalente siano assunte, invece che dalla sola impresa capogruppo, da un’associazione orizzontale composta da essa con taluna delle imprese mandanti ovvero allorquando le opere scorporabili siano assunte in tutto o in parte orizzontalmente dalle imprese mandanti» (Cons. St., Sez. V, 8 settembre 2011,  n. 5051; nello stesso senso T.A.R. Lazio Latina, Sez. I, 22 maggio 2013, n. 478).