Avv. Ettore Nesi – GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA – Elusione e violazione del decisum del G.A. e giudizio di ottemperanza

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Secondo la costante giurisprudenza, si ha violazione del decisum recato dal provvedimento del Giudice Amministrativo, se da questo derivi un obbligo talmente puntuale che la sua esecuzione debba concretarsi nella adozione di un atto, il cui contenuto sia desumibile integralmente dalla sentenza.

L’elusione configura invece un fenomeno diverso dall’aperta violazione del decisum, sussistendo in quei casi in cui l’Amministrazione, pur formalmente provvedendo a dare esecuzione ai precetti rivenienti dal ridetto decisum, «tenda in realtà a perseguire l’obiettivo di aggirarli sul piano sostanziale, in modo da pervenire surrettiziamente al medesimo esito già ritenuto illegittimo. La giurisprudenza che si registra in materia rileva che il vizio in questione sussiste laddove l’Amministrazione, piuttosto che riesercitare la propria potestà discrezionale in conclamato contrasto con il contenuto precettivo del giudicato amministrativo, cerchi di realizzare il medesimo risultato con un’azione connotata da un manifesto sviamento di potere, mediante l’esercizio di una potestà pubblica formalmente diversa in palese carenza dei presupposti che la giustificano» (Cons. St., Sez. IV, 21 novembre 2012,  n. 5903).

Al fine di verificare se, a seguito di annullamento in sede giurisdizionale di un atto, la P.A. nel riedere il potere amministrativo abbia eluso il decisum del G.A., occorre svolgere – così come indicato dal Consiglio di Stato, una “triplice operazione” ermeneutica:

«a) interpretazione del giudicato, al fine di individuare il comportamento doveroso per la P.A. in sede di ottemperanza;

b) accertamento del comportamento in effetti tenuto dalla medesima Amministrazione;

c) valutazione della conformità di tale comportamento a quello che avrebbe dovuto essere» (così Cons. St., Sez. IV, 21 novembre 2012,  n. 5903).