Avv. Ettore Nesi – DIRITTO CIVILE – Locazione. Tutela del conduttore da immissioni e molestie

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L’art. 1585 (“Garanzie per molestie”) cod. civile lascia al conduttore la facoltà di agire nei confronti dei terzi, che pur non vantando diritti sulla cosa locata, rechino molestie o diminuiscano l’uso o il godimento della medesima cosa.

In via analogica può sostenersi che i rimedi ex art. 844 c.c. spettino anche al conduttore a tutela del un diritto personale di godimento del bene (cfr. Trib. Parma, 16 luglio 2013, n. 1004).