Avv. Ettore Nesi – DIRITTO CIVILE – Distanza per l’apertura di vedute dirette e regolamenti locali

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L’art. 905 (“Distanza per l’apertura di vedute dirette e balconi”) reca una norma volta a tutelare la privacy del proprietario di un fondo, «assolvendo alle esigenze di salvaguardare il fondo finitimo dalle indiscrezioni attuabili mediante opere a tanto idonee» (Cass., Sez. II, 29 ottobre 2012, n. 18595).

L’art. 905 c.c. non può ritenersi, sia pur indirettamente, integrata da eventuali disposizioni locali in tema di distanze tra fabbricati o rispetto al confine, a differenza di quanto espressamente previsto dall’art. 873 c.c., il quale è diretto a tutelare diversi interessi di igiene, decoro e sicurezza negli abitati (cfr. sent. n. 18595/2012 cit.).