Avv. Ettore Nesi – AMMINISTRAZIONI E ENTI PUBBLICI – Assoggettamento degli organismi di diritto pubblico alle disposizioni sul procedimento amministrativo, ogniqualvolta assuma rilievo l’esercizio di funzioni amministrative

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L’art. 29 (“Ambito di applicazione della legge”) della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le disposizioni della legge generale sul procedimento amministrativo si applicano, oltre che alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali, anche alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative.

In base all’art. 3, comma 26, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, va inoltre definito organismo di diritto pubblico qualsiasi organismo, anche in forma societaria, istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, dotato di personalità giuridica e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

Ne consegue che una società con totale e prevalente capitale pubblico, munita dei connotati propri di un organismo di diritto pubblico, è tenuta a osservare, nella scelta dei propri contraenti, sia le regole generali sul procedimento amministrativo, sia quelle speciali sull’evidenza pubblica di cui al codice dei contratti (cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez. II Ter, 14 novembre 2013,  n. 9738).