Avv. Ettore Nesi – URBANISTICA – Efficacia dei piani attuativi. Efficacia sine die delle prescrizioni di zona

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Dall’art. 28 legge 17 agosto 1942, n. 1150 si ricava che, decorso il termine stabilito per la esecuzione del piano particolareggiato, questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione.

Nondimeno, in base all’art. 17, comma 1, legge 17 agosto 1942, n. 1150, rimane fermo a tempo indeterminato l’obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano (cfr. T.A.R. Basilicata, Sez. I, 28 febbraio 2012,  n. 99 secondo cui, nell’ambito delle prescrizioni di zona, stabilite dal piano attuativo, «rientra anche il dimensionamento dei cd. standard urbanistici, disciplinato dal DM n. 1444 del 2.4.1968 e perciò anche la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui agli artt. 3, 4 e 5 del citato DM n. 1444 del 2.4.1968, destinate ad assicurare alla collettività, insediata in una determinata parte del territorio comunale, un livello di qualità della vita adeguato, anche se dopo il decorso del periodo di efficacia decennale non sono più validi i vincoli, preordinati all’espropriazione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, previste dal piano, ma non attuate nell’arco di 10 anni»).