Avv. Ettore Nesi – DEMANIO – Sdemanializzazione tacita
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La demanialità «è un bene indisponibile da parte della stessa Amministrazione, che può rinunciarvi solo attraverso l’apposito procedimento previsto dalla legge (cfr. Consiglio Stato, VI, 17.3.2010, n. 1566) ma non in via di fatto, al punto che il mancato rinnovo di una concessione demaniale o la mancanza di un provvedimento di sgombero non implicano sdemanializzazione implicita» (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo II, 20 dicembre 2011, n. 2418).
Con riferimento alla cessazione dell’uso pubblico del bene, la c.d. sdemanializzazione tacita può ammettersi per effetto di comportamenti univoci e concludenti. Secondo la costante giurisprudenza del Giudice Amministrativo, «la sdemanializzazione di un bene pubblico, quando non derivi da un provvedimento espresso, deve risultare da altri atti e/o comportamenti univoci della p.a. proprietaria, che siano concludenti e incompatibili con la volontà di quest’ultima di conservare la destinazione del bene stesso all’uso pubblico, oppure da circostanze tali da rendere non configurabile un’ipotesi diversa dalla definitiva rinuncia al ripristino della funzione pubblica del bene, onde la sdemanializzazione non si può desumere dal mero fatto che il bene non sia più adibito, per un certo tempo, a detto uso» (cfr Consiglio Stato, V, 7.2.2000, n. 725; sul punto v. più di recente T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 6 settembre 2013, n. 4196).