Avv. Ettore Nesi – DIRITTI REALI – Servitù apparenti. Acquisto di servitù di passaggio per usucapione

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L’art. 1061 (“Servitù non apparenti”) cod. civile prevede che:

«[I]. Le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione [ 158 att.] o per destinazione del padre di famiglia.

[II]. Non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio».

Dal comma 2° dell’art. 1061 c.c. si ricava che la servitù di passaggio rientra tra le servitù apparenti.

Secondo la giurisprudenza il tracciato di calpestio «che si sia formato naturalmente, in conseguenza di un uso non sporadico del passaggio, soddisfa il requisito dell’apparenza, purché da esso o anche da altra opera o segno di raccordo si possa desumere, senza incertezza o ambiguità, la sua funzione di accesso al fondo dominante attraverso il fondo servente e che l’opera esiste, anche se non esclusivamente, in funzione dell’utilità del fondo dominante» (Cass., Sez. II, 12 luglio 2006, n. 15869).