Avv. Ettore Nesi – EDILIZIA – Ristrutturazione edilizia dopo il Decreto del fare

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La lettera a) del comma 1° dell’art. 30 del c.d. Decreto del fare (D.L. 21 giugno 2013, n. 69 conv. in legge 9 agosto 2013, n. 98) ha ampliato la nozione di ristrutturazione edilizia, eliminando il riferimento alla sagoma recato dall’art. 3, comma 1°, lettera d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

L’art. 30 non assume invero rilievo in sede di sindacato giurisdizionale di legittimità circa atti applicativi del previgente art. 3, comma 1°, lettera d) d.P.R. n. 380/2001.

Ciò in applicazione del principio del tempus regit actum.

È stato recentemente osservato, infatti, che «la legittimità ed illegittimità costituiscono condizioni (fisiologiche o patologiche) comunque “originarie” dei provvedimenti amministrativi, da verificare e ritenere alla luce del quadro normativo esistente all’epoca della loro adozione, non configurandosi nel nostro ordinamento l’istituto della “illegittimità sopravvenuta”» (T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, 9 dicembre 2013,  n. 2436).

Nel caso in cui un intervento edilizio di ristrutturazione edilizia non fosse stato assentito perché comportante variazioni alla sagoma del manufatto preesistente, «la nuova disciplina normativa dovrà essere oggetto di valutazione da parte dell’autorità amministrativa ove il privato riproponga l’intervento di ricostruzione del rudere e ne chieda l’assentimento alla luce del mutato quadro normativo» (T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, 9 dicembre 2013,  n. 2436).