Avv. Ettore Nesi – ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ – Indennità di esproprio per aree ricomprese in un P.E.E.P., quando in base al piano siano destinate a infrastrutture ad uso pubblico

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Allorquando delle aree vengano incluse in un piano per l’edilizia economico popolare, in virtù della variante introdotta dal PEEP tali aree debbono ritenersi edificabili e ciò indipendentemente dal fatto che lo strumento urbanistico generale avesse impresso alle medesime aree destinazione agricola.

Nella suddetta ipotesi, l’indennità di esproprio deve essere determinata adottando il criterio dell’edificabilità legale ex art. 37 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

È inoltre irrilevante che, nel contesto del peep le aree medesime siano destinate ad usi che non comportano specifica realizzazione di opere edilizie (opere di urbanizzazione, verde pubblico, viabilità di p.r.g.). Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, «le relative norme, che direttamente o indirettamente ripartiscono costruzioni e spazi liberi nel singolo fondo da espropriare o in più fondi espropriandi coinvolti dall’opera pubblica o dalle opere pubbliche previste a scopo residenziale, non hanno, infatti, funzione di variante del piano regolatore; ma restano interne al programma di edificazione mediante esproprio, mancando della generalità ed astrattezza proprie delle disposizioni conformative della proprietà privata. In fase di definizione dei connotati di un futuro complesso residenziale, da realizzare previa espropriazione dei suoli necessari, la decisione di collocare in alcuni fondi una cubatura diversa rispetto a quella mediamente prevista dal (piano regolatore o) dal Piano di zona, ovvero dei servizi, è momento attuativo ed a esecutivo dello strumento urbanistico generale in attraverso il piano particolareggiato, non esprime una revisione di valutazioni generali inerenti alla densità abitativa, e quindi non incide sull’indennità, insuscettibile di essere incrementata o compressa per mero effetto della sorte assegnata a ciascun terreno nell’ambito di un programma di edificazioni pubbliche mediante espropriazioni» (Cass., Sez. I, 27 novembre 2013, n. 26495; nello stesso senso Id. 22 novembre 2010, n. 23584).