Avv. Ettore Nesi – CONTRATTI PUBBLICI – Sull’obbligo di verifica triennale dell’attestazione SOA ex art. 15-bis d.P.R. n. 34/2000 nel corso del periodo transitorio ex art. 357 d.P.R. n. 207/2010

_________________________________________________________________________________

In tema di attestazioni SOA rilasciate in base al previgente d.P.R. n. 34/2000, la disciplina transitoria sulla loro validità è dettata dall’art. 357 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Con riferimento alle categorie non variate, il comma 12°, prima parte, dell’art. 357 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 stabilisce che le attestazioni, rilasciate nella vigenza del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, conservano la loro «validità fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse».

Resta tuttavia fermo l’obbligo di verifica triennale.

Ai sensi del comma 1° dell’art. 15-bis (Verifica triennale) d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 (disposizione inserita dall’art. 1 d.P.R. 10 marzo 2004, n. 93 e ora riprodotta all’art. 77 d.P.R. n. 207/2010), «almeno sessanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l’impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l’attestazione oggetto della revisione; la SOA nei trenta giorni successivi compie l’istruttoria» (sulla ratio della verifica triennale e sulla partecipazione alle gare pubbliche di imprese che abbiano tempestivamente domandato tale verifica v. Cons. St., Sez. Ad. Plen., 18 luglio 2012, n. 27 in Ricerca-Amministrativa.it; nello stesso senso, più di recente, Cons. St., Sez. V, 21 giugno 2013,  n. 3397).

Come recentissimamente affermato dalla Sezione VI del Consiglio di Stato, nella sentenza 17 dicembre 2013, n. 6036 (in Ricerca-Amministrativa.it), l’obbligo di verifica triennale non è venuto meno per effetto della disciplina transitoria recata dall’art. 357 d.P.R. n. 207/2010. Anzi – osserva sempre la Sezione VI – «l’obbligo di verifica triennale assolve alla funzione di accertare la permanenza dei requisiti di qualificazione in capo all’impresa certificata, onde garantirne l’effettivo mantenimento fino alla scadenza del quinquennio di validità della certificazione» (sent. n. 6036/2013); cosicché «l’esigenza di un controllo attorno all’effettiva persistenza dei requisiti di qualificazione sussiste, a maggior ragione, nell’ipotesi di proroga della scadenza fisiologica di validità delle attestazioni S.O.A. fino all’esaurimento della fase transitoria» (sent. n. 6036/2013).

Da qui – secondo la Sezione VI – la necessità di escludere dalla gara, senza possibilità di sanare la lacuna ricorrendo all’istituto del c.d. soccorso istruttorio, l’impresa che abbia omesso di allegare alla documentazione di gara l’istanza tempestiva di verifica triennale dell’originaria certificazione SOA ovvero che abbia omesso di munirsi, in alternativa, tempestivamente e senza soluzione di continuità, di nuove attestazioni (cfr. sent. n. 6036/2013 cit.).