Avv. Ettore Nesi – CONTRATTI PUBBLICI: Breve nota in tema di inserzione automatica della clausola di revisione dei prezzi ex art. 115 codice contratti pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163)

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Ai sensi dell’art. 115 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 «tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi».

L’istituto della revisione dei prezzi è noto anche in materia di appalti privati. L’art. 1664 c.c. prevede infatti che «qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni del costo dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo».

Come osservato recentemente dalla giurisprudenza amministrativa, l’art. 115 codice appalti prevale sull’art. 1664 cod. civile (T.A.R. Puglia Lecce, Sez. II, 3 giugno 2013, n. 1293). La ragione della prevalenza della norma pubblicistica dipende – osserva sempre il T.A.R. Lecce – «dalla specialità di disciplina dell’appalto pubblico, la quale rinviene, non a caso, uno degli elementi di peculiarità proprio nella diversa funzione che la clausola di revisione del prezzo è destinata a svolgere nella dinamica dei rapporti tra Stazione appaltante e appaltatore» (sent. n. 1293/2013).

Nel diritto comune l’istituto della revisione del prezzo è intesa a garantire l’equilibrio sinallagmatico del contratto di appalto. Nel caso di appalti pubblici, invece, la clausola della revisione del prezzo è intesa a garantire principaliter l’esecuzione a regola d’arte delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il legislatore teme infatti che il mutamento delle condizioni di mercato comprometta la qualità delle prestazioni oggetto dell’appalto (cfr. T.A.R. Puglia Lecce, Sez. II, sent. n. 1293/2013 cit.).

Per tali ragioni, come recentemente osservato dal summenzionato indirizzo del T.A.R. Puglia Lecce, deve ritenersi che l’istituto della revisione del prezzo abbia essenzialmente carattere di norma imperativa e, pertanto, detto istituto «si impone alla Stazione appaltante e alla controparte privata anche in caso di diversa e confliggente pattuizione, trovando applicazione il particolare meccanismo di sostituzione automatica di clausole nulle perché difformi dalla legge, in base all’articolo 1339 del codice civile» (sent. n. 1293/2013 cit.).

Da ciò consegue il diritto dell’appaltatore a vedersi riconoscere le differenze a titolo di revisione del prezzo che l’amministrazione comunale è tenuta a calcolare sulla base del generale indice F.O.I, indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati, mensilmente pubblicato dall’I.S.T.A.T. (sent. n. 1293/2013 cit.).

nota a cura dell’Avv. Ettore Nesi