URBANISTICA – Piani complessi di intervento nella legislazione della Regione Toscana. Finalità e procedimento di approvazione.

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1. Il piano complesso d’intervento è un atto di governo del territorio di iniziativa pubblico/privata, le cui aree sono individuate dal piano strutturale comunale, che è lo strumento di pianificazione territoriale di livello comunale (cfr. art. 9 L.R. Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, gli altri di pianificazione territoriale sono il piano regionale di indirizzo territoriale e il piano territoriale di coordinamento provinciale).

In base all’art. 10 L.R. Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, i piani complessi di intervento sono atti di governo del territorio al pari del regolamento urbanistico comunale e dei piani attuativi. E come tutti gli altri atti di governo del territorio anche i piani complessi d’intervento sono approvati dal Comune (cfr. art. 52, comma 2, l.R.T. n. 1/2005, ai sensi del quale: «il comune approva, quali atti di governo del territorio, il regolamento urbanistico, i piani complessi di intervento nonché i piani attuativi»).

2. La disciplina dei piani complessi d’intervento è individuata dell’art. 56 L.R. Toscana n. 1/2005, il quale così dispone:

«1. Il comune, in conformità col piano strutturale, può adottare il piano complesso per le trasformazioni del territorio che richiedano l’esecuzione programmata e contestuale di interventi pubblici e privati; per l’attuazione delle previsioni del piano strutturale di cui all’articolo 53, comma 4, lettera b), il ricorso a tale piano è obbligatorio.

2. Il piano complesso d’intervento individua e definisce:

a) le risorse del territorio utilizzate;

b) le apposite analisi che evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni del piano[68];

b bis) La valutazione degli effetti che dalle previsioni derivano a livello paesaggistico, territoriale, economico, sociale e per la salute umana[69];

c) la fattibilità economico-finanziaria delle trasformazioni in esso previste con particolare riferimento alla programmazione delle risorse finanziarie del comune;

d) le aree e gli ambiti sui quali operare la riqualificazione insediativa;

e) la disciplina della perequazione di cui all’articolo 60;

f) i beni eventualmente da espropriare;

g) gli impegni giuridicamente vincolanti che dovranno essere assunti dai soggetti privati che intendono partecipare alla realizzazione del piano».

Dalla citata disposizione si ricava dunque che i piani complessi d’intervento sono intesi a governare trasformazioni del territorio che richiedano l’esecuzione programmata e contestuale di interventi pubblici e privati.

Come osservato dal T.A.R. per la Toscana al piano complesso d’intervento è rimessa la disciplina in dettaglio dell’assetto urbanistico, insediativo, infrastrutturale e ambientale di significative porzioni di territorio (cfr. T.A.R. Toscana, Sez. III, 1° agosto 2013, n. 1193).

Tali strumenti di governo del territorio sono facoltativi; sono invece obbligatori quando, ai sensi dell’art. 56 L.R. Toscana n. 1/2005, siano espressamente previsti dallo strumento di pianificazione territoriale comunale, id est dal Piano Strutturale, al fine di delineare la strategia dello sviluppo territoriale comunale (cfr. comb. disp. artt. 56, comma 1°, e 53, comma 4°, lettera b) e comma 2° lettera e) L.R. Toscana n. 1/2005).

3. Al piano complesso d’intervento comunale si applica la disciplina sull’avvio del procedimento prevista dall’art. 15 L.R. Toscana n. 1/2005, al quale rinvia il comma 2° dell’art. art. 18 L.R. Toscana n. 1/2005.

Dunque, anche nel caso dei piani complessi d’intervento, troverà applicazione il comma 4° dell’art. 15 L.R. Toscana n. 1/2005, in base al quale l’atto di avvio del procedimento deve contenere:

«a) la definizione degli obiettivi di piano;

b) il quadro conoscitivo di riferimento, comprensivo dell’accertamento dello stato delle risorse interessate e delle ulteriori ricerche da svolgere;

c) l’indicazione degli enti e degli organismi pubblici eventualmente tenuti a fornire gli apporti tecnici e conoscitivi idonei ad incrementare il quadro conoscitivo di cui alla lettera b);

d) l’indicazione degli enti ed organi pubblici eventualmente competenti all’emanazione di pareri, nulla osta o assensi comunque denominati, richiesti ai fini dell’approvazione del piano;

e) l’indicazione dei termini entro i quali, secondo le leggi vigenti, gli apporti e gli atti di assenso di cui alle lettere c) e d), devono pervenire all’amministrazione competente all’approvazione».

4. Il procedimento di approvazione del piano complesso d’intervento non è unico.

Invero, con una disposizione criptica l’art. 57, comma 2°, L.R. Toscana n. 1/2005 prevede che:

«al piano complesso d’intervento contenente gli elaborati necessari previsti si applicano le norme concernenti i piani attuativi di cui al presente titolo, capo IV, sezione I. Qualora non contenga gli elaborati necessari suddetti, si applicano gli articoli 16 e 17».

Se per elaborati necessari si intendono quelli previsti dal comma 2° dell’art. 56, non si comprende invero quale sarebbe quale altro contenuto potrebbe avere il piano complesso d’intervento, visto che la citata disposizione riguarda la generalità dei piani in parola.

La locuzione “elaborati necessari previsti” dovrebbe allora riferirsi a quelli contemplati dall’art. 67 L.R. Toscana n. 1/2005, anche se vi è una parziale sovrapponibilità tra le previsioni dell’art. 56 e quelle dell’art. 67 (ad es. entrambe le disposizioni contemplano l’indicazione dettagliata dei beni da espropriare).

4.1. Nel caso in cui il piano complesso d’intervento contenga gli elaborati “necessari”, la disciplina per l’approvazione del medesimo piano sarà quella prevista per la generalità dei piani attuativi (Titolo V, Capo IV, Sezione I della L.R. Toscana n. 1/2005).

E quindi, ai sensi dell’art. 69 (“Approvazione dei piani attuativi“) L.R. Toscana n. 1/2005, il piano complesso d’intervento dovrà prima essere adottato dal Comune, poi trasmesso in copia alla Provincia, quindi depositato nella casa comunale per quarantacinque giorni, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione e presentare osservazioni (cfr. comma 2° dell’art. 69 cit.).

Del deposito del piano complesso di intervento viene al contempo data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso sul Bollettino ufficiale della Regione (cfr. comma 3° dell’art. 69 cit.).

Decorsi i termini per la presentazione delle osservazioni da parte dei privati, il Comune approva il piano complesso d’intervento, motivando le determinazioni assunte in relazione alle osservazioni presentate (cfr. comma 5° dell’art. 69 cit.).

Il piano complesso d’intervento diventa infine efficace dalla pubblicazione dell’avviso di approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione (cfr. comma 6° dell’art. 69 cit.).

4.2. Nel caso in cui il piano complesso d’intervento non contenga gli elaborati “necessari”, la disciplina per l’approvazione del medesimo piano sarà quella prevista dagli artt. 16 e 17 L.R. Toscana n. 1/2005, relativa all’approvazione degli strumenti di pianificazione del territorio.

In particolare, ai sensi dell’art. 17 (“Adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale“), dopo l’adozione del piano complesso d’intervento, ne viene data comunicazione a Regione e Provincia, i quali avranno termine sino a 60 giorni per la presentazione delle loro osservazioni. Al contempo, il piano complesso d’intervento viene depositato presso la casa comunale per sessanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT). Entro e non oltre tale termine, chiunque può prenderne visione, presentando le osservazioni che ritenga opportune (cfr. art. 17, commi 1° e 2° L.R. Toscana n. 1/2005).

Decorsi i termini per la presentazione delle osservazioni il Comune provvede all’approvazione dello strumento del piano complesso d’intervento. Il provvedimento di approvazione contiene il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e l’espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate (cfr. commi 4 e ss. dell’art. 17 L.R. Toscana n. 1/2005).

5. Va evidenziato che in ogni caso i piani complessi d’intervento differiscono dai piani attuativi per quanto riguarda la loro durata. Mentre l’efficacia dei Piani attuativi viene meno decorsi 5 anni dalla loro approvazione (sia per quanto riguarda i vincoli espropriativi, sia le ulteriori prescrizioni, cfr. Cons. St., Sez. IV, 10 gennaio 2014, n. 44), l’efficacia dei Piani complessi d’intervento è legata alla permanenza in carica della giunta.

Infatti, secondo quanto previsto dall’art. 57, comma 1, L.R. Toscana n. 1/2005 l’efficacia del suddetto strumento urbanistico:

«a) è limitata alla permanenza in carica della giunta comunale che l’ha promosso e si intende prorogata non oltre i diciotto mesi dall’entrata in carica della nuova giunta comunale, salvo diversa determinazione del comune;

b) cessa se, entro il termine di cui alla lettera a), non siano stati richiesti i permessi di costruire, ovvero non siano stati approvati i conseguenti progetti esecutivi delle opere pubbliche o i relativi piani attuativi in esso previsti;

c) nel caso in cui siano consentiti piani d’iniziativa privata, la perdita di efficacia si produce se non sia stata stipulata, entro il termine di cui alla lettera a), la relativa convenzione ovvero i proponenti non abbiano formato un valido atto unilaterale d’obbligo a favore del comune».