Avv. Ettore Nesi – DIRITTO CIVILE: Breve nota in tema di compensazione c.d. impropria o contabile tra crediti derivanti dal contratto e crediti risarcitori derivanti dall’inadempimento di obbligazioni contrattuali

_________________________________________________________________________________

La compensazione può essere legale o giudiziale.

È legale quando si verifica tra due debiti che «hanno per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili» (cfr. comma 1° dell’art. 1243 c.c.).

È giudiziale quando «il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione» (cfr. comma 2° dell’art. 1243 c.c.).

In quest’ultima ipotesi il giudice «può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all’accertamento del credito opposto in compensazione» (cfr. comma 2° dell’art. 1243 c.c.).

Si ha compensazione in senso proprio quando i contrapposti crediti e debiti delle parti scaturiscono da autonomi rapporti giuridici. Per la Cassazione le reciproche obbligazioni devono considerarsi autonome quando non risultano legate da nesso di sinallagmaticità (cfr. Cass., Sez. Lav, 9 maggio 2006, 10629).

Nel caso in cui i rispettivi debiti e crediti abbiano origine da un unico rapporto giuridico, si parla invece di compensazione in senso improprio (anche detta atecnica o contabile) (Cass. Sez. Lav., 29 marzo 2004, n. 6214).

In particolare, secondo la giurisprudenza «deve ritenersi impropria la compensazione del credito risarcitorio» quando tale diritto scaturisce dal medesimo rapporto contrattuale da cui è sorto il relativo debito (Cass. Sez. II, 21 settembre 2011, n. 19208).

Circa le forme con cui la compensazione può essere opposta, il costante indirizzo della Cassazione afferma che «il giudice debba procedere ad accertare le rispettive ragioni di dare e avere indipendentemente dalla proposizione di un’apposita eccezione o domanda riconvenzionale, compensando i crediti fino a reciproca concorrenza (cfr. tra le molte, Cass. nn. 7624/10,28855/08, 6055/08,17390/07, 20324/04 e 16561/02)» (Cass. Sez. II, 21 settembre 2011, n. 19208).

Ancora più chiara una recente pronuncia del giudice di legittimità: «l’accertamento del dare ed avere va compiuto possibilmente in un unico contesto giudiziario, perchè si tratta di operazione funzionale alla verifica di quanta parte della pretesa vantata possa essere realmente riconosciuta». Proprio per questo motivo, «quando si discute in giudizio della sussistenza di crediti derivanti da un unico rapporto, la controversia tra le parti sulla misura di tali crediti “comporta l’accertamento del dare e dell’avere nell’ambito di quel rapporto, senza che sia necessaria la proposizione di un’apposita domanda riconvenzionale o di un’apposita eccezione di compensazione, che postulano, invece, l’autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono» (Cass. Sez. Lav., 29 agosto 2012, n. 14688).

nota a cura dell’Avv. Ettore Nesi e del Dott. Domenico Capogreco