Avv. Ettore Nesi – CONTRATTI PUBBLICI – Responsabilità oggettiva della P.A. in materia di appalti pubblici

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In materia di appalti pubblici, nel caso di mancato affidamento della gara, non è necessario provare la colpa dell’Amministrazione aggiudicatrice come ulteriore presupposto del risarcimento da adozione di provvedimento illegittimo. Ciò in quanto il rimedio risarcitorio «risponde al principio di effettività della tutela previsto dalla normativa comunitaria a condizione che la possibilità di riconoscere detto risarcimento non sia subordinata alla constatazione dell’esistenza di un comportamento “colpevole”, secondo quanto desumibile dai principi di cui alla giurisprudenza comunitaria ascrivibile alla Corte CE, Sez. III, 30 settembre 2010, C-314/2009» (Cons. St., Sez. V, 21 giugno 2013,  n. 3397).

Secondo la Sezione III del Consiglio di Stato «la regola comunitaria vigente in materia di risarcimento del danno per illegittimità accertate in materia di appalti pubblici, configura una responsabilità non avente natura né contrattuale né extracontrattuale ma oggettiva, sottratta ad ogni possibile esimente, poiché derivante dal principio generale funzionale a garantire la piena ed effettiva tutela degli interessi delle imprese, a protezione della concorrenza, nel settore degli appalti pubblici» (Cons. St., Sez. III, 25 giugno 2013,  n. 3437).

Tale regola – osserva sempre la Sezione III – «non può essere circoscritta ai soli appalti comunitari ma deve estendersi, in quanto principio generale di diritto comunitario in materia di effettività della tutela, a tutto il campo degli appalti pubblici, nei quali i principi di diritto comunitario hanno diretta rilevanza ed incidenza, anche per il richiamo che ad essi viene fatto dal nostro legislatore nel Codice dei contratti» (Cons. St., Sez. III, 25 giugno 2013,  n. 3437).